Regolamento

Regolamento di Firenze University Press

(Decreto n. 575, Anno 2016, Prot. n. 104390)

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Articolo 1 – Finalità

1. La «Firenze University Press» (FUP), Editrice e Centro di servizi editoriali dell’Ateneo di Firenze, è deputata a fornire servizi alle strutture scientifiche e didattiche dell’Ateneo, con la pubblicazione in lingua italiana e/o lingua straniera di riviste scientifiche, di monografie attraverso collane dirette da Comitati scientifici internazionali, oltreché servizi di comunicazione specifica, finalizzati a promuovere e diffondere, sia a livello nazionale che internazionale, la ricerca, l’innovazione didattica, la comunicazione interna, il rapporto col territorio e l’immagine dell’Ateneo. Le pubblicazioni e la comunicazione avvengono in formato cartaceo e digitale, sia in “accesso controllato” (commerciale), che in accesso aperto” in armonia e collaborazione con le politiche dell’Ateneo. Tutte le pubblicazioni scientifiche sono valutate e selezionate dal Consiglio editoriale della FUP attraverso un sistema di peer review.

2. La FUP collaborando con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, promuove politiche di conservazione digitale delle pubblicazioni nonché di catalogazione e diffusione, anche ai fini didattici, di tutte le pubblicazioni digitali. 3. La FUP svolge e favorisce attività di formazione e di tirocinio negli ambiti di propria competenza. 4. Fatti salvi i prioritari interessi della comunità scientifica e dell’utenza universitaria, la FUP può fornire servizi a Enti pubblici e a soggetti privati in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.

Art. 2 – Afferenza della FUP

1. Con provvedimento del Direttore Generale si definisce l’afferenza della FUP ad una delle Unità Organizzative di Ateneo che provvederà alla gestione amministrativa-contabile del Centro. Il medesimo provvedimento del Direttore Generale individuerà la sua sede.

2. I rapporti tra la U.O di afferenza e la FUP verranno disciplinati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, da un apposito protocollo. L’accordo potrà prevedere una o più deleghe di competenze gestionali da parte degli organi della UO di afferenza agli Organi della FUP e/o al Direttore Tecnico della FUP.

Articolo 3 – Organi

Sono organi della FUP:

1. il Presidente;

2. il Consiglio direttivo

3. il Consiglio editoriale

Articolo 4 – Presidente

1. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo, di cui fa parte, e cura l’esecuzione delle relative delibere;

b) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio direttivo e ne informa annualmente il Rettore;

c) esercita i poteri e le funzioni amministativo-gestionali che sono ad esso demandati in forza del protocollo di cui all’art. 2 comma 2;

d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurarne il buon andamento;

e) sottopone al Consiglio direttivo, sentito il Consiglio editoriale, i piani editoriali e il programma delle attività di pubblicazione annuali, pluriennali e ordinari;

f) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo o del Consiglio editoriale nell’ambito dei poteri ad essi delegati e disciplinati dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2;

g) riferisce alla struttura di afferenza sull’andamento complessivo della gestione amministrativa della FUP.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati dell’Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

4. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio direttivo del Centro un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 5 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività della FUP; esprime la volontà del Centro; esercita ogni atto espressione di autonomia amministrativa e gestionale, anche con rilevanza esterna, nell’ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2. In particolare:

a) definisce gli obiettivi, le strategie, le priorità e le conseguenti politiche d’investimento e di attività, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio editoriale;

b) decide sulla struttura del catalogo e sulle proposte editoriali avanzate dal Consiglio editoriale e sui relativi contratti di edizione;

c) provvede alla pianificazione strategica ed economica delle attività e dei servizi, verifica i risultati conseguiti e la qualità della produzione e dei servizi erogati;

d) delibera sulle tariffe da applicare ai servizi resi all’utenza, nell’ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2;

e) delibera sui modelli di contratto di edizione secondo le normativa ed i regolamenti vigenti in materia di copyright e di “accesso aperto”;

f) propone, agli Organi di governo, sentito il Consiglio editoriale, l’acquisizione della proprietà di testate di periodici ai sensi del Regolamento delle Riviste scientifiche di Ateneo.

2. Il Consiglio direttivo nomina il Consiglio editoriale sulla base di criteri di competenza scientifico-editoriale e di rappresentanza delle aree di ricerca e di finalità didattiche dei dipartimenti e delle scuole dell’Ateneo.

3. Il Consiglio direttivo è composto:

a) dal Presidente della FUP, che lo presiede;

b) da almeno cinque membri appartenenti alle diverse aree di ricerca dell’Ateneo con specifica competenza in materia editoriale e organizzativo-gestionale, nominati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo tra i professori e i ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze;

c) da un rappresentante delle politiche dell’ “accesso aperto” indicato dal Rettore;

d) dal rappresentate d’Ateneo per la “Terza missione” indicato dal Rettore;

e) dal rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo indicato dal Rettore;

d) dal Direttore tecnico;

e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso la FUP.

4. Il Responsabile amministrativo della Struttura di afferenza, o un suo delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

5. I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

6. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente in tempo utile per gli adempimenti discendenti dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due membri, con l’indicazione dei punti da mettere all’ordine del giorno.

7. La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo non può costituire oggetto di delega.

Articolo 6 – Consiglio editoriale

1. Le pubblicazioni ed i piani annuali, pluriennali e ordinari delle attività di pubblicazione e di diffusione sono proposti al Consiglio direttivo dal Consiglio editoriale. Il Consiglio editoriale contribuisce all’individuazione degli obiettivi e delle strategie editoriali complessive della FUP, nonché al reperimento degli autori e delle collaborazioni scientifiche.

2. In particolare il Consiglio editoriale:

a. formula le proposte delle pubblicazioni ordinarie secondo la programmazione annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

b. stabilisce le attività di referaggio e consulenza scientifica che ritenga opportune ai fini delle pubblicazioni;

c. formula proposte in merito ai criteri delle collane e alla struttura del catalogo;

d. approva la composizione dei Comitati scientifici e i responsabili scientifici delle collane e delle riviste.

3. Il Consiglio editoriale è composto:

a. da un numero di membri, scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del presente regolamento, nominati dal Consiglio direttivo, in numero non inferiore a dieci; possono far parte del Consiglio anche studiosi esterni all’Ateneo in misura non superiore al 20% dei componenti;

b. da due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;

c. dal Direttore tecnico, senza diritto di voto, con funzioni di supporto e di verbalizzazione.

4. Alle riunioni del Consiglio editoriale partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della FUP.

5. Nella prima riunione, convocata dal Presidente della FUP, il Consiglio editoriale elegge un Presidente, scelto tra i suoi membri professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo, che presiederà e convocherà le riunioni del Consiglio editoriale, comunicherà al Consiglio direttivo le delibere assunte dal consiglio editoriale e rimarrà in carica quattro anni.

6. I membri del Consiglio editoriale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

7. Il Presidente del Consiglio editoriale può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio editoriale, senza diritto di voto, i proponenti e studiosi di nuove attività e progetti.

8. Il Consiglio editoriale può articolarsi in comitati scientifici e disciplinari cui possono essere invitati ricercatori, esperti e consulenti.

Articolo 7 – Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico:

a. fa parte del Consiglio direttivo;

b. è responsabile del funzionamento tecnico della FUP e sovrintende ai relativi servizi tecnici;

c. coordina le attività della struttura operativa esercitando i poteri ad esso delegati nei limiti dell’accordo di cui all’art. 2 comma 2;

d. promuove l’aggiornamento del personale in servizio presso la FUP;

e. dà attuazione, nei limiti dei poteri ad esso delegati, alle delibere del Consiglio direttivo;

f. coadiuva il Presidente in tutte le attività di competenza di quest’ultimo;

g. stende il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio editoriale.

2. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale dell’Ateneo, è scelto fra il personale di ruolo dell’Università, secondo le norme vigenti al momento dell’assegnazione dell’incarico; deve essere in possesso dei requisiti ed esperienza professionali congrui con le specifiche finalità della FUP.

3. Resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

4. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio editoriale.

Articolo 8 – Gestione amministrativo contabile

1. Le entrate della FUP sono costituite dai proventi delle attività editoriali e di quelle svolte in proprio, nonché dai trasferimenti deliberati dalla struttura di afferenza.

2. La gestione amministrativo contabile del Centro rimane sotto la responsabilità della U.O. di afferenza, ad eccezione dei poteri delegati dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento, per i quali esercita la funzione di controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività della FUP, secondo quanto previsto dalle norme e dal Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università, nelle forme e nei modi previsti dallo stesso accordo.

3. I componenti degli organi della FUP, e quelli del Comitato editoriale, non hanno diritto ad alcun compenso.

Articolo 9 – Rinvio 1.

Per tutto quanto non previsto al presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per il funzionamento dei centri di servizio e del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Firenze, 19.07.2016

IL RETTORE

f.to (Prof. Luigi Dei)